ROTTAMAZIONE
Anche per quest’anno c’è la possibilità di pagare le cartelle scontate delle sanzioni e degli interessi di mora: infatti il decreto legge n. 119/2018 prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta “rottamazione-ter”, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Rispetto alle rottamazioni precedenti il debito può essere rateizzato fino a cinque anni.
Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 anche coloro che avevano già aderito:
- alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Coloro, infatti, che non hanno pagato le rate scadute entro il 7 dicembre non possono aderire alla Definizione agevolata 2018 per gli stessi carichi.
Inoltre chi è in regola con la rottamazione-bis rientra automaticamente nei benefici previsti dalla nuova legge e, senza dover fare alcuna richiesta aggiuntiva, otterrà il differimenti dell’importo ancora da pagare in 5 anni, ripartito in 10 rate.
Modalità di pagamento
Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, ad un tasso del 2%. Il termine per pagare la prima o unica rata è il 31 luglio 2019.
SALDO E STRALCIO
I contribuenti privati, professionisti e autonomi in situazione di difficoltà economica (certificata dal valore dell’ISEE familiare) possono versare solo una percentuale dell’importo dovuto, tanto più bassa quanto più è basso il valore dell’ISEE:
- 16 per cento in caso di Isee fino a 8.500 euro;
- 20 per cento con Isee da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35 per cento con Isee da 12.500,01 a 20.000 euro.
Modalità di pagamento
E’ possibile pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in un massimo di cinque rate così articolate:
- una rata pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019;
- una rata pari al 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020;
- tre rate ciascuna pari al 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 31 marzo 2021, il 31 luglio 2021.
Presentazione delle istanze
Per entrambe le agevolazioni la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2019.