Soggetti e progetti beneficiari

A beneficiare del credito di imposta saranno le imprese che abbiano effettuato interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive durante il 2016.

 

Interventi ammissibili

Perché siano ammissibili ad agevolazione le spese devono riguardare:

–   interventi relativi a beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;

–   interventi aventi come oggetto la rimozione e smaltimento (non l’incapsulamento o confinamento) di amianto presente in coperture e manufatti, e precisamente di:

  • lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
  • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  • sistemi di coibentazione industriale in amianto;

–   interventi di importo unitario minimo pari a 20mila euro per singola impresa unica;

–   interventi conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo e per i quali siano state emesse le corrispondenti fatture, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016;
–   interventi inseriti in apposito Piano di lavoro, redatto ai sensi dell’art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., relativo ad intervento di bonifica unitariamente considerato per l’unità produttiva di riferimento;
–   interventi per i quali sia stata effettuata comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al Piano di lavoro alla ASL competente, e che questa li abbia approvati secondo le modalità previste;
–   esclusivamente in caso di amianto friabile in ambienti confinati, interventi per cui la ASL abbia redatto la Certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati.

 

Sono ammissibili le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. Non sono ammissibili a contributo gli interventi di incapsulamento e confinamento.

 

Agevolazione concessa

Il contributo è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese totali sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016.

Il contributo assume forma di credito di imposta, ossia di un credito che l’impresa contribuente può vantare nei confronti delle casse dell’erario dello Stato. Il credito può essere utilizzato per compensare eventuali debiti e per il pagamento delle imposte dovute ma non se ne può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi.

Il credito d’imposta concesso va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo, per i periodi di imposta 2016, 2017 e 2018.

Il contributo massimo concedibile è quello che un’impresa può ricevere da uno Stato membro dell’UE nell’arco di tre anni a titolo “de minimis”; quindi 200.000 euro (100.000 euro per le imprese esercenti il trasporto di merci su strada per conto terzi) al netto di eventuali altri contributi ricevuti nel periodo.

Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni.

 

 

Le domande possono essere presentate nel periodo compreso tra le ore 10:00 del 16 novembre 2016 e le ore 23:59 del 31 marzo 2017.

Le risorse verranno distribuite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento fondi. Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande faranno fede la data e l’ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico al termine della procedura di presentazione.

BONUS AMIANTO: Credito d’imposta pari al 50% delle spese per la bonifica amianto su beni e strutture produttive