Soggetti beneficiari

I beneficiari sono i soggetti titolari di partita IVA che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici ATECO 2007 sottostanti, e che abbiano i seguenti requisiti:

  • i ricavi dell’anno 2019 non devono essere superiori a 2 milioni di euro
  • hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

 

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

  •  60%, se i ricavi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
  •  50%, se i ricavi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma sono inferiori a 1.000.000 di euro
  •  40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.

 

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022

 

Codici ateco ammissibili

– Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati: 47.19.10 – 47.19.20 – 47.19.90

– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati: 47.30.00

– Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati: 47.43.00

– Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati: 47.51.10 – 47.51.20

– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati: 47.52.10 – 47.52.20 – 47.52.30 – 47.52.40

– Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati: 47.53.10 – 47.53.11 – 47.53.12 – 47.53.20

– Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati: 47.54.00

– Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati: 47.59.10 – 47.59.20 – 47.59.30 – 47.59.40 – 47.59.50 – 47.49.60 – 47.59.90

– Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati: 47.59.91 – 47.59.99

– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati: 47.61.00

– Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati: 47.62.10

– Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati: 47.62.20

– Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati: 47.63.00

– Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati: 47.64.10 – 47.64.20

– Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati: 47.71.10 – 47.71.20 – 47.71.30 – 47.71.40 – 47.71.50

– Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati: 47.72.10 – 47.72.20

– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati: 47.75.10 – 47.75.20

– Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati: 47.76.10 – 47.76.20

– Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati: 47.77.00

– Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati: 47.78.10 – 47.78.20 – 47.78.30 – 47.78.31 – 47.78.32 – 47.78.33 – 47.78.34 – 47.78.35 – 47.78.36 -47.78.37 – 47.78.40 – 47.78.50 – 47.78.60 – 47.78.90 – 47.78.91 – 47.78.92 – 47.78.93 – 47.78.94 – 47.78.99

– Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi: 47.79.10 – 47.79.20 – 47.79.30 – 47.79.40

– Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature: 47.82.01 – 47.82.02

– Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti: 47.89.01 – 47.89.02

– Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti: 47.89.03 – 47.89.04 – 47.89.05 – 47.89.09

– Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati: 47.99.10 – 47.99.20

Contributo a fondo perduto per le attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO