Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1 per cento gli investimenti effettuati nell’anno precedente sulla stessa tipologia di mezzi di informazione.
Misura del beneficio
Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Si attende che la Commissione Europea si pronunci sulla compatibilità con le normative europee sugli aiuti di Stato per elevare al 90 per cento il credito d’imposta nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
Investimenti ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati durante l’anno.
Esclusivamente per il periodo d’imposta 2017, il beneficio è applicabile agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente, però solamente per investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.
In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Domanda di ammissione al beneficio
I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio, usufruendo di una “finestra temporale” di trenta giorni, su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’anno in corso, la finestra per la prenotazione si apre il 22 settembre e si chiude il 22 ottobre.